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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha visto la luce il DM 182/2019, contenente la revisione delle modalità di gestione dei PFU (pneumatici fuori uso). Una filiera che già oggi garantisce il corretto recupero e riciclo del 100% dei PFU generati da pneumatici regolarmente immessi sul mercato del ricambio e che ora darà ancora maggiori garanzie ai cittadini, un miglior servizio agli operatori e un ulteriore consolidamento della filiera industriale del riciclo, tutelando l’ambiente e il tessuto imprenditoriale.

Tra le principali novità introdotte, l’impiego degli eventuali avanzi di gestione economici di fine anno per la riduzione del contributo ambientale sui pneumatici a carico dei consumatori, un maggior controllo sui gestori di PFU in forma individuale e sugli acquisti di pneumatici on-line (da cui spesso hanno origine flussi irregolari), e l’introduzione per tutti i responsabili della gestione dei PFU dell’obbligo di effettuare la raccolta su tutto il territorio nazionale.
Il direttore generale Ecopneus Giovanni Corbetta commenta positivamente: “Il nuovo assetto voluto dal legislatore interviene su alcuni aspetti operativi legati alla gestione dei PFU che finora sono andati spesso a penalizzare i soggetti in forma associata come Ecopneus che, per via dei considerevoli quantitativi di PFU gestiti annualmente, ha negli anni dovuto sopperire ad alcune anomalie del sistema».

Ecco le principali novità. Si riduce il contributo degli acquirenti di pneumatici attraverso il riutilizzo degli eventuali avanzi economici di fine anno, finora destinato soltanto a interventi “straordinari” di gestione dei PFU.

Con l’istituzione del “rappresentante autorizzato” si vincolano produttori e importatori di pneumatici con sede legale all’estero (come ad esempio le piattaforme web per l’acquisto di pneumatici, da cui spesso hanno origine flussi irregolari) ad avere in Italia una figura giuridica responsabile degli obblighi di gestione dei PFU a cui sono tenuti.

I soggetti autorizzati alla gestione dei pneumatici fuori uso (siano essi in forma “associata”, come le società consortili di gestione, oppure in forma “individuale” qualora ne gestiscano oltre 200 tonnellate annue) dovranno garantire la raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale, rendicontando al ministero i quantitativi raccolti semestralmente secondo macro-aree geografiche individuate dal Decreto stesso. Previsto anche l’obbligo di gestione di PFU corrispondenti alle tipologie di pneumatici immessi nel mercato l’anno precedente (di grandi dimensioni, medie o piccole come quelli per auto e moto).

Il decreto obbliga anche a rispondere alle richieste di raccolta dei PFU da parte dei gommisti in base all’ordine di arrivo, senza accordare preferenze o priorità a punti di generazione dei PFU in particolare. L’obiettivo è uniformare gli obblighi di raccolta tra tutti i soggetti, impedendo che vengano servite solamente le aree di più facile servizio e minor costo, oppure che vengano preferite tipologie di più facile ed economica gestione come i PFU da autovettura e moto.

I sistemi di gestione dei PFU cosiddetti “individuali” in Italia sono circa 50 e coprono circa il 10% del totale nazionale. Al pari dei soggetti di gestione in forma “associata”, saranno tenuti agli obblighi di comunicazione e informazione al ministero, a dimostrare di avere un sistema strutturato per la gestione del recupero dei PFU, nonché agli obblighi di raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale.

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